Il ministro dell’Ambiente
Gian Luca Galletti ha firmato il decreto ministeriale che stabilisce i valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici.
Il decreto è un provvedimento attuativo delle linee guida previste dalla legge che regola i criteri di protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e fa seguito ai decreti ministeriali già approvati con le commissioni parlamentari: il primo ha riguardato le modalità di fornitura a
Ispra, Arpa e Appa dei dati di potenza degli impianti da parte degli operatori con cadenza oraria, mentre il secondo individuava i fattori di riduzione della potenza massima delle antenne.
La definizione dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico è il risultato di una sperimentazione
effettuata dai tecnici dell’Ispra e delle Arpa Liguria, Piemonte, Umbria e Veneto e ha come scopo la valutazione sperimentale del valore di attenuazione del campo elettromagnetico generato da impianti di teleradiocomunicazione nei casi di presenza di pareti e coperture con finestre o altre aperture di analoga natura.
Per il rilevamento l’Ispra ha definito apposite procedure operative che prevedono la rilevazione dei campi elettromagnetici in corrispondenza a due frequenze, 400 MHz e 900 Mhz.
Per tenere conto delle differenti proprietà schermanti offerte dai materiali in funzione della frequenza sono adottati tre fattori di riduzione: per pareti e coperture senza finestre o altre aperture simili in prossimità di
impianti di trasmissione superiori a 400 Mhz fissa il limite a 6 decibel, mentre per pareti e coperture senza finestre o simili in presenza di segnali inferiori ai 400 Mhz la soglia è di 3 decibel. Invece per l’esposizione nella condizione a finestre aperte, indipendentemente dalla frequenza di funzionamento degli impianti la soglia è pari a 0 decibel. In questo caso ed esclusivamente nelle situazioni di criticità legate alla progettazione e realizzazione di reti mobili, il gestore può utilizzare fattori di attenuazione diversi da zero, compresi comunque nell’intervallo tra 0 e 3 decibel solo ed esclusivamente attraverso una motivazione documentata.
Successivamente le Agenzie potranno provvedere
al rilascio del parere ambientale di propria competenza vincolando la validità dello stesso alla effettuazione di misurazioni, una volta che l’impianto è attiv per verificare la correttezza della documentazione prodotta.
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