Se da domenica prossima sarà possibile
accendere i termosifoni, anche quest’anno è necessario fare chiarezza sull’attività di controllo che ogni cittadino deve fare al proprio impianto di riscaldamento domestico.
Gli
Installatori CGIA di Mestre precisano che la cosiddetta
prova dei fumi della caldaia va fatta ogni volta in cui si fa la manutenzione. Ovvero, per la stragrande maggioranza dei casi, ogni anno. Si ricorda, inoltre, che la manutenzione dell’impianto termico è un obbligo di
legge
e le scadenze sono previste dalla normativa nazionale, secondo le istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice o, in mancanza di esse, secondo le prescrizioni indicate dai fabbricanti degli specifici componenti dell’impianto.
“Troppo spesso, invece, si confonde la manutenzione della caldaia con il controllo di efficienza energetica – dichiara
Francesco Costantini Presidente degli Installatori della CGIA – ma le ultime disposizioni di legge parlano chiaro: l’unica cosa che è cambiata è la tempistica di trasmissione degli esiti dei controlli di efficienza energetica: questi vanno tramessi con periodicità di 1, 2, 4 anni a seconda che l’impianto sia superiore o inferiore ai 100 kilowatt”.
Nulla a che vedere quindi con la manutenzione obbligatoria che attesta il funzionamento e la sicurezza della caldaia che, ripetiamo ancora una volta, è prevista dalla legge nazionale ed è sanzionabile in caso di inadempienza. Se quest’ultima non viene eseguita, infatti,
il proprietario dell’impianto rischia una multa fino a 3.000 mila euro.
“I cittadini hanno l’obbligo di vivere nella propria abitazione in piena sicurezza – conclude Costantini – purtroppo, però, circolano ancora molte notizie incomplete, tendenziose e fuorvianti, quando non del tutto errate. Ogni anno, infatti, sono molti i casi che apprendiamo dai giornali di avvelenamenti e decessi a causa del cattivo funzionamento delle caldaie o delle
canne
fumarie. Nella stragrande maggioranza dei casi queste tragedie possono essere evitate con una corretta e regolare manutenzione dell’impianto di riscaldamento”.
La Cgia, infine, esorta
a rivolgersi solo a manutentori o installatori in possesso dei necessari requisiti di legge (lettere c, d ed e del decreto 37/08, ex 46/90), ovvero le uniche figure professionali che sono abilitate ad operare su impianti di riscaldamento e di climatizzazione, su impianti idrosanitari e che possano realizzare, fare la manutenzione e controllare tali impianti.
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