La
Corte di giustizia dell’Unione europea ha sentenziato che i prodotti puramente vegetali non possono, in linea di principio, essere commercializzati con denominazioni, come «latte», «crema di latte o panna», «burro», «formaggio» e «iogurt», che il diritto dell’Unione
riserva ai prodotti di origine animale.
Ciò vale anche nel caso in cui tali denominazioni
siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che indicano l’origine vegetale del prodotto in questione.
La decisione della Corte nasce da una causa contro la società tedesca
TofuTown che produce e distribuisce alimenti vegetariani e vegani.
L'azienda promuove e distribuisce, in particolare, prodotti puramente vegetali con le denominazioni
«Soyatoo burro di tofu», «formaggio vegetale», «Veggie-Cheese», «Cream», e con altre denominazioni simili.
Il
Verband Sozialer Wettbewerb, un’associazione tedesca avente l’obiettivo specifico di contrastare la concorrenza sleale, ritiene che tale promozione violi la normativa dell’Unione sulle denominazioni per il latte ed i prodotti lattiero-caseari e ha, pertanto, intentato un’azione inibitoria nei confronti della TofuTown dinanzi al Landgericht Trier (Tribunale regionale di Treviri, Germania).
La TofuTown ritiene, invece, che la sua pubblicità non violi la normativa in questione. A suo parere, infatti, il modo in cui i consumatori percepiscono tali denominazioni avrebbe subìto un notevole cambiamento negli ultimi anni. Inoltre, essa non utilizzerebbe diciture come «burro» o «cream» in modo isolato, ma sempre associate a termini
che rimandano all’origine vegetale dei prodotti in questione, come ad esempio «burro di Tofu» o «rice spray cream». È in tale contesto che il Landgericht ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare la normativa dell’Unione di cui trattasi.
Nella sentenza, la Corte rileva che, ai fini della commercializzazione e della pubblicità, la normativa in questione riserva, in linea di principio,
la denominazione «latte» unicamente al latte di origine animale. Inoltre, salvo le eccezioni espressamente previste (come, per esempio, per il prodotto tradizionalmente denominato «crème de riz» in francese), tale normativa riserva le denominazioni come «crema di latte o panna», «chantilly» , «burro», «formaggio» e «iogurt», unicamente ai prodotti lattiero-caseari, vale a dire i prodotti derivati dal latte.
La Corte da ciò ha concluso che le denominazioni sopra elencate
non possono essere legittimamente impiegate per designare un prodotto puramente vegetale, a meno che tale prodotto non figuri nell’elenco delle eccezioni, circostanza che non ricorre nel caso
né della soia né del tofu.
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