Nel corso del 2022, a causa della crisi energetica, la spesa per l’energia elettrica e il gas naturale è aumentata in modo significativo. La spesa annuale stimata per l’energia elettrica, per una famiglia tipo, è aumentata di oltre 500 euro (passando da 1.074 euro, dato rilevato nel 1° trimestre del 2022, a 1.596 euro, dato del 1° trimestre 2023).
Per il gas, invece, l’aumento è di oltre 1.300 euro all’anno (la spesa è passata da 3.009 euro a 4.359 euro). Complessivamente, il rincaro annuale è di più di 1.800 euro che si traduce in una spesa superiore del +46%. Anche i dati forniti dall’Unione Nazionale Consumatori certificano questo trend. Nel confronto tra dicembre 2021 e dicembre 2022, infatti, l’energia elettrica cresce del +165,2% mentre per il gas si registra un aumento medio del +99,7%. A giocare un ruolo centrale nell’aumento della spesa sono state le rimodulazioni dei contratti di luce e gas con i fornitori che hanno rivisto verso l’alto, con rincari significativi, i contratti di fornitura attivati prima della crisi e dell’aumento dei prezzi all’ingrosso.
- Rimodulazioni delle tariffe luce e gas: le 2 possibili modifiche unilaterali delle condizioni di fornitura
Il settore delle forniture di luce e gas non è esente dalla pratica delle “rimodulazioni” ovvero delle modifiche unilaterali dei contratti. Nessuna tariffa è “per sempre” e per i consumatori c’è da tenere in considerazione l’eventualità di un aggiornamento delle condizioni tariffarie e, in particolare, del costo unitario dell’energia messa a disposizione dal proprio fornitore. Come la crisi energetica ha chiarito nel corso del 2022, le condizioni del mercato all’ingrosso sono altamente instabili. Per i fornitori, quindi, poter adeguare il costo al kWh dell’energia elettrica ed il costo al metro cubo del gas è fondamentale per rendere sostenibile l’attività di vendita di energia ai clienti finali.
Dietro il termine “rimodulazioni”, però, si nascondono due diverse tipologie di modifiche delle condizioni contrattuali di una fornitura di luce o di gas. La prima prevede la modifica del prezzo dell’energia al termine di un periodo promozionale e con condizioni già predeterminate dal contratto sottoscritto dal cliente. Ad esempio, il cliente attiva un’offerta con prezzo dell’energia scontato del 50% per un anno rispetto al prezzo standard fissato dal fornitore. Al termine dei 12 mesi di promozione, la tariffa si aggiorna con l’applicazione del nuovo prezzo.
C’è poi una seconda possibile rimodulazione. Si tratta dell’aggiornamento delle condizioni tariffarie a seguito della fine del periodo promozionale ma senza condizioni di rinnovo predeterminate dal contratto. Al termine del periodo promozionale, il fornitore rimodula la tariffa definendo un nuovo prezzo sulla base delle mutate condizioni di mercato. Il prezzo, quindi, non è stato stabilito al momento della sottoscrizione dell’offerta ma nei mesi successivi.
I fornitori di luce e gas che effettuano una rimodulazione di un contratto sono obbligati ad inviare una comunicazione al cliente rimodulato, come previsto dal Codice di Condotta Commerciale definito da ARERA. Le variazioni automatiche delle condizioni contrattuali (il primo caso di rimodulazione) devono essere comunicate con almeno 2 mesi di anticipo da parte del fornitore, nonostante le modifiche siano già state definite nel contratto di fornitura.
La comunicazione di una rimodulazione “a scadenza” (il secondo caso indicato in precedenza), senza condizioni di rinnovo predeterminate, deve essere comunicata con almeno 3 mesi di anticipo. Per evitare gli effetti negativi delle rimodulazioni di luce e gas, però, è fondamentale tenere traccia delle comunicazioni del proprio fornitore.
Eventuali avvisi di rimodulazione, infatti, dovranno essere inclusi nella sezione Comunicazioni della bolletta inviata dal fornitore al cliente, in formato digitale o cartaceo. Tale sezione, in genere, si trova nella seconda o nella terza pagina del documento e contiene tutte le novità relative alla fornitura. La comunicazione invita dal fornitore deve essere sempre molto dettagliata, comprendendo tutti i dettagli relativi all’aggiornamento.
Tale comunicazione, inoltre, può arrivare anche tramite altri canali (app, area clienti del sito web, contatto telefonico da parte del Servizio Clienti) che possono aggiungersi alla comunicazione in bolletta, senza però sostituirla. Per evitare l’aumento del prezzo legato alla rimodulazione è possibile cambiare fornitore, scegliendo una nuova tariffa più conveniente rispetto alle condizioni contrattuali che entrerebbero in vigore dopo la rimodulazione voluta dall’attuale fornitore.
L’attivazione di una nuova offerta può avvenire direttamente online. Per la sottoscrizione un nuovo contratto è sufficiente avere a propria disposizione i dati anagrafici dell’intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) che sono sempre riportati in bolletta. Nel mercato dell’energia, non sono previsti costi di recesso da un’offerta attiva e, allo stesso modo, non ci sono costi di attivazione di una nuova offerta. Passare ad un altro fornitore non comporta spese extra.
- Cosa succede alla fine di un periodo di prezzo bloccato
Una parte rilevante delle rimodulazioni tariffarie per luce e gas è legata alla fine del periodo promozionale e, quindi, all’applicazione di nuove condizioni di fornitura (in particolare, ma non solo, di un nuovo prezzo unitario dell’energia). Ad esempio, terminato il periodo di prezzo bloccato stabilito dalla tariffa attivata, il consumatore registrerà l’applicazione di un nuovo prezzo, predeterminato dal contratto (primo caso di rimodulazione) o comunicato dal fornitore con 3 mesi d’anticipo (secondo caso di rimodulazione).
Il nuovo prezzo potrà anche essere indicizzato, seguendo l’andamento del mercato all’ingrosso (con riferimento al PUN per la luce e al PSV per il gas e con l’applicazione di un rincaro al prezzo all’ingrosso) con aggiornamenti mensili. Il passaggio ad una tariffazione indicizzata è stato uno dei principali trend del mercato energetico nel 2022. Una tariffazione a prezzo bloccato (anche considerando l’impossibilità di effettuare modifiche unilaterali prima della fine del periodo promozionale) risulta molto più rischiosa per i fornitori mentre protegge i clienti da possibili rincari improvvisi del mercato energetico come avvenuto, ad esempio, nell’estate del 2022.
- Rimodulazioni luce e gas: la simulazione dell’Osservatorio
Per chiarire al meglio il meccanismo delle rimodulazioni delle tariffe luce e gas a fine periodo promozionale è opportuno effettuare una simulazione. Ipotizziamo che una famiglia tipo (consumo annuo di 2.700 kWh di energia elettrica e 1.400 Smc di gas naturale) abbia attivato a gennaio 2021 (quindi in netto anticipo rispetto all’avvio della crisi energetica e dell’aumento dei prezzi di luce e gas) le migliori tariffe del Mercato Libero con prezzo bloccato per 24 mesi. Tali tariffe sono diventate attive da febbraio 2021 e il periodo di prezzo bloccato termina a gennaio 2023. In questo caso, il fornitore ha già informato la famiglia in merito alle nuove condizioni contrattuali.
I prezzi dell’energia della tariffa attivata a gennaio 2021 sono 0,04 €/kWh per l’energia elettrica e 0,15 €/Smc per il gas naturale. Le nuove condizioni tariffarie attive da febbraio 2023 comunicate dal fornitore, invece, prevedono un prezzo (fisso per 12 mesi) di 0,3 €/kWh per l’energia elettrica e di 1,27 €/Smc (si tratta dei prezzi più vantaggiosi disponibili a gennaio 2023 sul Mercato Libero tra le tariffe a prezzo bloccato per almeno 12 mesi). A parità di consumi, le nuove tariffe comporteranno un incremento della spesa di oltre 2.000 euro su base annua nel confronto tra febbraio 2022 – gennaio 2023 (periodo in cui il costo dell’energia era regolato dalle tariffe attivate a gennaio 2021) e febbraio 2023 – gennaio 2024 (con l’energia tariffata in base alle nuove condizioni stabilite dal fornitore).
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