I condòmini che realizzano
impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kw o che cedono, a fini commerciali, tutta l'energia prodotta con impianti fino a 20 kw, si configurano - sul piano fiscale - come società di fatto e come tali realizzano reddito d'impresa.
Sono questi i principali chiarimenti della risoluzione
n.84/E dell'Agenzia delle Entrate, che individua in tale società di fatto un soggetto d'imposta che svolge attività commerciale abituale e che pertanto
è obbligata a fatturare la vendita dell'energia prodotta.
Il documento di prassi precisa, inoltre, che il gestore acquirente è tenuto all'applicazione della
ritenuta d'acconto sulla tariffa incentivante che corrisponde.
La società di fatto tra condòmini, pertanto, deve emettere fattura nei confronti del
Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Il gestore, a sua volta, è tenuto a operare nei confronti della società di fatto la ritenuta del 4 per cento (ai sensi dell'art. 28 del Dpr n. 600 del 1973) sulla tariffa relativa alla parte di energia immessa in rete. Infatti, ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, la società di fatto tra condòmini in questo caso diventa soggetto d'imposta autonomo e quindi è tenuto a redigere sia
un'autonoma dichiarazione dei redditi, sia un'autonoma dichiarazione Iva.
Il testo della risoluzione è disponibile sul sito
www.agenziaentrate.it.
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